Dichiarazione di nascita
Ultima modifica 22 marzo 2024
La dichiarazione è resa, da uno dei genitori o da un procuratore speciale o dal medico, ostetrica od altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. Il dichiarante deve esibire all’ufficiale di stato civile l’attestazione di avvenuta nascita o in mancanza di assistenza una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00. La dichiarazione deve essere resa pertanto entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, presso il Comune di residenza della madre o, in alternativa, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. Il direttore sanitario ai fini pertanto della relativa trascrizione dell’atto nei registri di nascita, provvederà entro i dieci giorni successivi a trasmettere l’attestazione di nascita all’ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori a quello del Comune di residenza, se i genitori hanno la residenza nello stesso Comune, altrimenti all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza della madre salvo diversi accordi. Il Comune che trascrive per primo l’atto comunica all’altro il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto per le necessarie trascrizioni.