Pluralità di nomi

Ultima modifica 22 marzo 2024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 Novembre 2000 n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 36 (Indicazioni sul nome)

1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.

2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.

3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

DICHIARAZ._SCELTA-NOME
22-03-2024

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